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Notizia 07/12/2018

Acconto Imposta Sostitutiva Rivalutazione TFR


Appuntamento in arrivo per i datori di lavoro con il versamento dell'acconto dell'Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione del TFR relativo ai dipendenti che hanno scelto il mantenimento del TFR in azienda.
Come previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, le aziende con dipendenti accantonano ogni anno una quota del trattamento di fine rapporto, da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che è pari alle retribuzioni lorde dell'anno divise per 13,5. La quota è inoltre aumentata della rivalutazione annua del fondo al 31 Dicembre dell'anno precedente.
Il tasso utilizzato per la rivalutazione è composto da una quota fissa, pari all'1,5%, e una quota variabile, pari al 75% dell'aumento dell'Indice ISTAT dei Prezzi al consumo.
La rivalutazione del TFR va assoggettata annualmente ad un'imposta sostitutiva pari al 17%, imposta che, anche se è versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore, e quindi la quota di accantonamento annuale verrà decurtata dell'imposta versata.
L'imposta sostitutiva si versa con un sistema di acconto al 16.12 di ogni anno e successivo saldo al 16.02 dell'anno successivo. Per il calcolo dell'acconto, come per gli scorsi anni, si può utilizzare il metodo storico oppure quello presuntivo.
Con il primo, l'acconto è pari al 90% rivalutazione maturata nell'anno precedente (2017) sul TFR al 31.12.2017.
Con il secondo, l'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate presuntivamente nell’anno, comprese anche le eventuali cessazioni.



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